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Autore Topic: Norma di legge  (Letto 1063 volte)

Offline fede_changed

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Norma di legge
« il: 24 Ago 2010, 11:36:29 »
Sto facendo un sito per una azienda, ed ho sentito che devo mettere la partita iva ed altro nel footer, mi potreste indicare tutto quello che devo fare per norma di legge

Offline massiccio

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Re:Norma di legge
« Risposta #1 il: 24 Ago 2010, 11:41:17 »
di regola basta la partita iva e l'iscrizione alla camera di commercio

Offline fede_changed

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Re:Norma di legge
« Risposta #2 il: 24 Ago 2010, 11:43:47 »
Grazie :)

Offline Ago_

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Re:Norma di legge
« Risposta #3 il: 24 Ago 2010, 15:12:46 »
bidogna creare anche una pagina con dei dati aziendali, esempio...amministratore etc...

faccio copia incolla da un email inviata ad un cliente/amico tempo fa...


Citazione
La legge 88/2009, al comma 3 dell'art. 42, dispone invero che le sole società di capitali, Spa, Sapa e Srl, aventi a disposizione uno spazio elettronico destinato alla comunicazione, collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico hanno l’obbligo di fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di seguito elencate.


I dati obbligatori quindi saranno:

    * la sede della società
    * l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
    * il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
    * lo stato di liquidazione a seguito di, eventuale, scioglimento della società
    * il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistentedall’ultimo bilancio
    * la sussistenza di un unico socio (società unipersonale), nel caso di Spa o Srl

La Legge n. 88/2009 è entrata in vigore questa estate; il mancato rispetto di quanto ivi disposto, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, vede conseguire alla società responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

Per completezza di esposizione riporto per esteso la norma modificativa del Codice Civile.

Art. 42.
(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita` di taluni tipi di societa`).

1. All’articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresı`
pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi
possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso
tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».

2. All’articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: « ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo,terzo e quarto comma,».

 



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