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1.4. Soggetti destinatariI destinatari e l’applicazione delle presenti Linee Guida sono riportati e descritti nell’art. 3 (Soggetti erogatori) della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4:art. 3-comma 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinanol'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiegoalle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delleautonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, alfine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte leamministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole diogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende edamministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, leProvince, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi eassociazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomicase popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici noneconomici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, leaziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principifondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. LeRegioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto dellepeculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibilidall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successivemodificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per leprovince autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali diriforma economico-sociale della Repubblica.
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