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Autore Topic: la responsabilità contrattuale nella fornitura di soluzioni e-commerce  (Letto 17870 volte)

Offline mmleoni

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Questo è un forum dedicato a Joomla! e non a disquisizioni legali, siamo tutti d'accordo, ma ho troppe volte visto persone che, senza alcuna competenza specifica, si lanciano nella realizzazione di siti e-commerce senza conoscere minimamente le responsabilità che si assumono.

Nota: non ci occuperemo di contratti e quindi non chiedeteli/proponeteli in questo topic/forum che hanno altro scopo.

Senza pretesa di affrontare una trattazione esaustiva, voglio solo richiamare l'attenzione sulla responsabilità che ci si assume quando si accetta un tale incarico a fronte del pagamento di un corrispettivo, dando così origine ad un contratto tra le parti.
Ricordo che il codice civile non prevede necessariamente la forma scritta per il contratto, ma il fatto che si sia realizzato il sito è sufficiente a far presupporre l'esistenza del contratto (comportamento concludente).


Tornando all'oggetto, la responsabilità contrattuale è la responsabilità che deriva dall'inadempimento, dall'inesatto adempimento o dall'adempimento tardivo della  obbligazione derivante dal contratto stipulato (Art. 1173 Fonti delle obbligazioni: "Le obbligazioni derivano da contratto ...").

Ho parlato di inesatto adempimento, perché è assolutamente necessario che chi assume l'obbligazione debba adempiere alla stessa, non al meglio delle proprie capacità, ma secondo gli standard professionali necessari all'adempimento della obbligazione in questione.

Mi spiego meglio: "non lo sapevo" e "ho fatto quel che ho potuto" NON sono scusanti. Ma vediamo più nel dettaglio.


Art. 1176 Diligenza nell’adempimento
"Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (...). Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (...)."

Che uno debba svolgere l'attività che si è impegnato a compiere con serietà ed impegno è cosa su cui, spero, siamo tutti d'accordo. E questo è quanto richiede la legge con il primo capoverso dell'articolo citato.

Ma il secondo capoverso ci dice che la normale "diligenza del buon padre di famiglia" non è più considerata sufficiente se l'obbligazione è da adempiersi nell'abito dell'esercizio della propria attività professionale. Questo è il caso in cui una persona dichiarandosi informatico/esperto di e-commerce/webmaster, o anche solo facendo intendere di esserlo, assuma l'impegno di realizzare un sito (sia o no e-commerce) a fronte di un compenso.

L'obbligato che ha un comportamento negligente sarà sicuramente colpevole dell'eventuale inadempimento, ma altrettanto colpevole lo sarà anche in caso di inesatto adempimento, ovvero quando il lavoro non è svolto con la professionalità richiesta dall'attività svolta.
Tenete presente che in caso di giudizio la qualità del lavoro viene fatta determinare dal giudice tramite un perito iscritto al tribunale, quindi da una persona che ha anni di esperienza nel settore.


La colpa e la responsabilità contrattuale, Art. 1218 Responsabilità del debitore:
"Il debitore che non esegue esattamente (...) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (...), se non prova (...) che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (…)."

Molte volte ho sentito dire "devono provare che ho/hai sbagliato": no! è vero l'esatto contrario.
Nella responsabilità contrattuale, il legislatore presume la colpa del debitore, esonerando la controparte dall'onere probatorio. Il debitore per liberarsi da ogni responsabilità deve provare l’assenza di colpa, ovvero che il mancato/inadeguato adempimento dipenda da causa a lui non imputabile.

Se non vi riesce di dimostrare quanto sopra, ed è difficile se il lavoro è pieno di macroscopici difetti (errori nell'html, nel php, nelle queries) e manchevole delle basilari norme di programmazione sicura, dovrete risarcire i danni subiti dalla controparte.



Esclusione di responsabilità
Altro argomento gettonato è: "faccio firmare un contratto in cui dico che non ho responsabilità", seguito da un elenco più o meno fantasioso di clausole di limitazione della responsabilità, di cui alcune davvero carine (ironico, ovviamente).

È sicuramente vero che il legislatore ha stabilito che debitore e creditore possono accordarsi per determinare aggravi o attenuazioni della diligenza richiesta dall'obbligazione, ma ha anche stabilito che "è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave" (Art. 1229).
La mancanza delle competenze professionali richieste dall'esecuzione del contratto non solo è colpa grave, ma, secondo la mia opinione, è anche violazione al principio di buona fede secondo il quale deve essere eseguito il contratto (Art. 1375 "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460)").




Spero di avere fatto un poco di chiarezza su quelle che sono le responsabilità di sviluppa o mantiene  un sito web a fronte del pagamento di un corrispettivo, ovvero svolgendo attività professionale.

Come detto la trattazione non ha pretesa di né di completezza né di accuratezza assoluta (qualche "taglio" lo ho messo), ma vuole solo introdurre uno spunto di riflessione prima di lanciarsi in qualcosa che non si sa proprio fare.
Se qualche avvocato vede qualcosa da correggere non si faccia scrupoli a segnalarmelo, grazie.

Buon lavoro a tutti,
marco

mmleoni web consulting - creazione siti web aziendali ed e-commerce avanzati - sviluppo moduli e componenti Joomla

Offline Dariodor

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Davvero un'ottima presentazione Mmleoni, sicuramente professionalità e competenza delle web agency si vedono anche in questi ambiti.

Sai se sono in corso dei cambiamenti in questa prima parte dell'anno?

Buona giornata!

Offline mmleoni

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ciao Dariodor,
no, non mi risulta nessun cambiamento in vista.
le norme indicate riguardano l'esercizio di qualsiasi attività professionale e non solo quella di webmaster/webagency, pertanto sono da ritenersi assolutamente cogenti finché non interverrà una modifica della relativa sezione del codice civile (libro quarto: delle obbligazioni -> titolo I : delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) ).


ciò che potrebbe eventualmente variare è l'orientamento della giurisprudenza, ma di fronte alla manifesta incompetenza non ci sono mai stati molti mutamenti, come è giusto che sia (a riguardo puoi leggerti le varie sentenze di tribunali e cassazione).


ciao,
marco

mmleoni web consulting - creazione siti web aziendali ed e-commerce avanzati - sviluppo moduli e componenti Joomla

 



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