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Post - LeJuifErrant

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Ma secondo voi allora bisogna impedire lo scaricamento dall'albo pretorio telematico dei file degli atti o no?

Perché non mi pare francamente che l'art. 25 comma secondo della legge 241/1990 sia derogabile con una disposizione regolamentare a livello del singolo ente (o se lo è e se qualcuno mi indicasse perché può esserlo avrei risolto i miei problemi...)

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Ho letto la discussione sul punto già toccata in altro thread del forum e vorrei aggiungere un'appendice, dato che in numerosi confronti dentro e fuori le amministrazioni locali avuti negli ultimi tre mesi la questione sta assumendo contorni decisamente complessi.

Anche io sono stato personalmente coinvolto, come altri utenti del forum, in una serie di querelle relativa alla scaricabilità/non scaricabilità dei documenti pubblicati sull'albo telematico e mi è stato inizialmente opposto un parere a sostegno della non scaricabilità del documento che, penso, sia il medesimo parere sostenuto da un magistrato della Corte dei Conti già menzionato di sfuggita nel thread precedente.

Tale parere si basa sulla considerazione che le norme che hanno introdotto la pubblicazione telematica dell'albo pretorio in nulla avrebbero ampliato il diritto ad ottenere copia della documentazione amministrativa già regolato dalla previgente legge 241/1990, che detta procedure che non prevedono l'automatico ottenimento di copie, neanche semplici, né delle pubblicazioni sull'albo pretorio, né di altri atti amministrativi pur di pubblico accesso.

In buona e sintetica sostanza, il razionale soggiacente a tale parere, per come ho potuto intenderlo sarebbe il seguente:
a) l'Albo Pretorio tradizionale in uso sino al 31 dicembre 2010 era uno spazio fisico dedicato alle affissioni ove i documenti pubblicati erano semplicemente esposti alla lettura pubblica: l'affissione di ciascun documento era in esemplare autentico, o copia conforme per l'albo - naturalmente singola non essendo previsto che l'istituto dell'Albo Pretorio potesse costituire uno strumento per la diffusione di copie, neppure semplici, di atti amministrativi;
b) il passaggio dall'Albo Pretorio tradizionale a quello telematico in nulla ha mutato le funzioni dell'Albo pretorio e neppure la normativa previgente in punto estrazione di copia degli atti amministrativi;
c) per ottenere copia semplice o - a fortiori - autentica di un atto amministrativo, a prescindere dal fatto che sia pubblico o meno e se sia o sia stato affisso sull'Albo Pretorio o meno, è comunque necessario presentare istanza motivata all'amministrazione competente secondo il disposto dell'art. 25 comma secondo della legge 241/1990.

Naturalmente, ho fatto presente a suo tempo anch'io che per quanto si possa restringere l'insieme delle funzionalità a disposizione del normale utente della rete Internet, ben difficilmente a costui può esser impedito di salvare perlomeno in formato immagine lo schermo visualizzato e, con esso, almeno parte del documento rappresentato. Mi è stato tuttavia ulteriormente opposto che nel tempo in cui l'Albo Pretorio era uno spazio fisico non era precluso all'utente - ad esempio - trascrivere o fotografare gli atti dell'Albo, ma tali riproduzioni - similmente al salvataggio della schermata del documento visualizzato pagina per pagina - non portano né alla formazione di copie semplici, né di copie semplici successivamente autenticabili secondo il disposto dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, né tanto meno di copie autentiche o di copie ad esse equipollenti.

Ora, il punto è: quale disposizione di legge consente ad un pubblico ente di diffondere anonimamente a chiunque su tutto il pianeta, senza previa istanza motivata di un soggetto determinato e noto e, quindi, in violazione dell'art. 25 c. 2 delle legge 241/90, copie anche solo semplici di un documento amministrativo - per nulla dir poi degli enti che diffondono al pubblico anonimo copie digitalmente sottoscritte degli atti pubblicati, che come le copie autentiche hanno piena efficacia ed equipollenza all'originale a norma del disposto dell'art. 22 del C.A.D.?

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Molte grazie della risposta vales.

Effettivamente, ho visto alcuni esempi di albi realizzati con il tool, come uno da te menzionato in un altro thread, in cui la pubblicazione degli atti avviene in formato firmato P7M.
Il mio problema è che mi è stato richiesto di trovare il modo di consentire la visualizzazione degli atti pubblicati sugli albi agli utenti che utilizzano i nuovi terminali wireless di tipo Pad (iPad e similari), piattaforme queste per le quali non ci sono che io sappia tool disponibili per visualizzare documenti firmati secondo CMS e standard derivati come CAdES.
Non so se qualcun altro si sia posto il problema o, anche se non si è posto il problema, possa comunque suggerirmi una soluzione...  :)

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Innanzitutto complimenti a tutta la community per il tool per l'Albo Pretorio online, che mi pare decisamente molto valido.

Volevo chiedere, secondo quanto noto vi è noto, quanti al momento stiano pubblicando atti firmati digitalmente (dato che a quanto pare le norme del CAD in vigore da fine gennaio rendano la firma degli atti pubblicati pressoché inevitabile) e come si regolino per la fruizione dei documenti firmati, dato che il formato CAdES (file con estensione P7M) richiede visori/verificatori di firma che tra i fruitori nella popolazione generale in pochi hanno installato, e che talora mostrano problemi di compatibilità tra firme apposte con certificati emessi da certificatori diversi dal distributore del visore.

E' per caso allo studio un'estensione del tool che permetta all'utente l'apertura del file P7M e la verifica online? Sapete per caso di visori/verificatori disponibili per piattaforme mobili?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.

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