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Post - pisolino1976

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Il Garante Ptivacy non ha ancora risposto al mio appello.

Aggiungo quindi altre informazioni da fonti nazionali ed internazionali che consentino di meglio interpretare il comma 3 dell'art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) che stabilisce come
Citazione
"Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

L'organismo comunitario che si occupa dell'interpretazione e della regolamentazione sulla privacy, sull'opuscolo principale reperibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm chiarisce che:
Citazione
La direttiva sulla protezione dei dati non si applica ai dati trattati per motivi puramente personali o attività domestiche (ad esempio un’agenda elettronica personale o un file con i particolari della famiglia e degli amici).

Ciò sembrerebbe confermare la mia teoria in base alla quale i siti di proprietà di persone fisiche che sono anche gli amministratori dei medesimi e che li utilizzano per fini non imprenditoriali non sarebbero soggetti a tutti i vincoli e alle procedure previste dal Codice sulla privacy, purché i dati raccolti non vengono poi comunicati a terzi.

In altri termini, sembra affermare che io, persona fisica, potrei costruire un sito tipo un Social Network con i contributi spontanei di amici e di vari utenti identificati solo dall'user-id e raccogliere i loro dati personali per l'accesso senza richiedergli alcun consenso e ciò ovviamente fin tanto che i dati li ho solo io.

Spero ancora che qualcuno mi possa aiutare a trovare qualche info in più, a favore o a sfavore di questa tesi, in modo da chiarirla una volta per tutte. L'argomento sembra peraltro essere stato visualizzato da molti.

Chiedo tuttavia di fornire delle argomentazioni basate su fonti documentate e non su considerazioni personali, altrimenti si rischia di non fare mai un passo avanti sulla questione da me sollevata.

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Joomla! 1.5 / Re: Aree personali riservate
« il: 11 Feb 2009, 19:31:27 »
Tranquilla, 56francesco usa un approccio di questo tipo... non capisco perché... ma comunque poi risponde correttamente.

Io pur non avendo grande esperienza con joomla credo ti possa essere di grande aiuto un sistema ACL, cioè un sistema che consente di dare accesso ad alcune informazioni soltanto ad gruppo di utenti e non ad altri. In Joomla 1.5 questo sistema non è implementato anche se si trovanon numerosi moduli aggiunti per inserirlo, sia a pagamento che gratuiti. Basta cercare con il termine "ACL".
Bisognerà attendere eventualmente Joomla 1.6 per avere questo sistema già implementato di default.

163
    Citazione
    Dunque relativamente all'affermazione riportata nel post di apertura di questo topic c'è un grossolano errore, si afferma che si rende obbligatoria la stesura di un DpS per tutti quei soggetti che trattano dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici ma l'affermazione non é esatta in quanto l'allegato B, meglio conosciuto come disciplinare tecnico, precisa che la stesura del DPS si rende obbligatoria solo per quei soggetti che trattano dati personali "SENSIBILI" con l'ausilio di strumenti elettronici. Dunque la definizione di dati sensibili non trova certo alcun riscontro con nome, cognome e indirizzo email in quanto queste informazioni sono definite DATI COMUNI e non sensibili.

    Per Alex02: Confermo la tua tesi. Provvederò al più presto a correggere il post da te sagnalato.

    Per Tutti: Riporto le fonti a sostegno della tesi di Alex02:

    • art. 34 - Trattamento con strumenti elettronici -"Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: (...bla, bla, bla,....)"

    • Allegato B) art. 19 - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza- "Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: (...bla, bla, bla,...)"


    Per Alex02:
    Citazione
    Risulta obbligatoria o'autorizzazione preventiva del soggetto prima di inondarlo di spam (pubblicitá piú concretamente) e che tale autorizzazione é implicita in un sito in cui nella sezione di sottoscrizione alla newsletter si scrive esplicitamente il contenuto che tali newsletters riporteranno (pubblicitá, informazioni etc.).

    Il consenso è effettivamente implicito nella sottoscrizione della newsletter, laddove c'è un'informativa. Su questo siamo daccordo, ma tale obbligo è previsto del Codice sulla Privacy per coloro che sono soggetti alle prescrizioni ed alle procedure in esso previste.

    ....e quelli non soggetti? Riporto ancora una volta l'art. 5, comma 3 "Il trattamento dei personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusionche". I soggetti richiamati dalla norma, che non sono obbligati al Codice, chi sono? Si identificano in base all'attività svolta? Si identificano in base a cosa ci fanno con questi dati? L'unica cosa che sappiamo leggendo la norma, è che non si tratta di società o enti collettivi in genere, ma esclusivamente di persone fisiche

    Adeguarsi alle prescizioni previste dal Codice può apparire un segno di civiltà.
    Ma allora io vi chiedo: cos'è il diritto alla privacy? Secondo me, non è certo una cosa astratta e di interpretazione soggettiva.
    Alla sua corretta interpretazione ci deve pensare la legge, che deve stabilire definizioni, procedure e vincoli. .....e allora non mi sembra normale che uno si adegui al Codice, giusto per stare tranquilli, se poi il medesimo provvedimento intende esclude la sua applicazione ai casi come quello da me trattato.
    Se in Italia esiste un principio immanente nel nostro ordinamento, che è quello della certezza del diritto, non mi sembra legittimo un'interpretazione estensiva di obblighi giuridici ad personam, nel senso che ognuno fa come gli pare poiché la norma non è chiara.
    Adeguarsi acriticamente a questi nuovi vincoli giuridici, non mi sembra affatto un senso di civilà, bensì il contrario, nel senso che ognuno fa come gli pare e piace a prescindere dalle regole: un sistema anarchico lo fa, uno democratico non lo dovrebbe permettere.


    Per tutti: comunico che ho mandato una mail al Garante sulla Privacy, vediamo che esce fuori (...sperando che ripondono...).[/list]

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    Joomla! 1.5 / Re: Contenuti ed articoli Creative Commons
    « il: 07 Feb 2009, 13:09:27 »
    .....ho trovato recentemente qualcosa che dovrebbe andare ad incidere sul contenuto di ogni articolo che si scrive. Dovrebbe quindi essere utile per inserire un testo preconfigurato ai piedi di ogni articolo. Non sono ancora riuscito a testarlo ma intanto ve lo linko:
    http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/credits/3341/details
    Quando riuscirò a testarlo inserirò eventualmente risolto sull'oggetto

    165
    Riporto ora alcuni il contenuto di alcuni atti legislativi:

    Questo è un estratto del testo della Relazione di accompagnamento alla richiesta di Parere n. 238 con cui il Ministro propose l'attuale DLGS 196/2003. Egli in merito all'attuale comma 3 dice solo che
    Citazione
    "il comma 3 riproduce la disposizione al trattamento effettuato per fini esclusivamente personali (art. 5 L. n. 675/1996)"

    Questo è un estratto dal testo della Relazione di accompagnamento al progetto di legge che ha portato poi alla Legge 675/1996 (AC. 1530). In questo testo originario dobbiamo far attenzione quanto di parla dell'art. 3.
    Così argomentava il suo proponente:
    Citazione
    "L'articolo 2 determina il campo di applicazione della legge alla quale sono soggetti (articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione n. 108) sia il settore pubblico sia quello privato, con alcune esclusioni. L'articolo 3 individua, anzitutto, i trattamenti per scopi puramente personali i quali, in termini conformi alla direttiva, saranno esclusi dal campo applicativo sia della legge che della Convenzione di Strasburgo, nei modi previsti dal relativo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione. L'articolo 3 del presente disegno di legge non entra nel merito del genere di "scopo personale", che potrà anche essere legato allo svolgimento di un'attività professionale, sempreché i dati non siano diffusi a terzi, fatta salva la possibilità di comunicazioni episodiche e non sistematiche; tuttavia, anche questo tipo di trattamenti dovrà essere protetto da misure idonee di sicurezza.
     L'articolo 3 non ripropone il discusso principio della cosìddetta "libertà informatica" del quale si è prospettata, con varie formule, la positivizzazione. A prescindere dal dibattito dottrinale sulla proprietà o meno di una simile nozione (e circa i soggetti che in versanti "contrapposti" possono invocarne la titolarità), si è preso atto delle critiche e delle perplessità emerse in sede internazionale in termini di conformità alla Convenzione. Il diritto ad informarsi e ad essere informati è stato cristallizzato in una norma - più corretta - sul campo di applicazione della legge. Dal lato "contrario", per quanto riguarda il diritto ad essere tutelati nei confronti del trattamento dei dati, si potrà fare riferimento alle norme che sanciscono i diritti dell'interessato e la loro azionabilità (esempio, articoli 13 e 29)."

    Questo è il testo dell'originaria direttiva comunitaria
    Citazione
    95/46/CE, di cui richiamo in estratto parte dell'art. 3.
    Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali;
    - effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
    - effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.


    Questo infine è l'organismo comunitario che interpreta e regolamenta le direttive comunitarie sulla privacy
    http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

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    ....allora, fornirò qualche informazione in più e risponderò anche a qualcuno.

    Risposta a 56Francesco: Se ho capito ciò che mi chiedi, allora ti preciso che faccio riferimento al concetto di residenza del soggetto che invia la mail e che deve necessariamente essere comunitaria, altrimenti il D.L.S. 196/2003, quale emanazione della Legge Comunitaria 2002 che ha ratificato la relativa direttiva comunitaria non sarebbe applicabile(...che adesso non ne ricordo il numero). Possiamo poi discutere se il server di invio è fuori dalla comunità europea, ma io ritengo che sul punto il legislatore comuntario e nazionale, siano un pò arretrati. Ragioniamo intanto dai presupposi da cui sono partito io: sito di persona residente in Italia, che ha uno spazio web affittato da una società italiana.

    Risposta a Kriss: Io non sto discutendo su cosa ci faccio con i dati che qualcuno mi da, e dunque sul contenuto dell'informativa, ma se tale informativa è obbligatoria o meno. Mi spiego in altri termini. Se io soggetto non imprenditore ho uno spazio web affittato da una società italiana, allora sembra che l'art. 5 comma 3 esclude l'applicazione della normativa contenuta nel D.Lgs. 196/2003. Da ciò conseguirebbe che non è obbligatorio per legge il rilascio del consenso come normalmente si fa sull'informativa al trattamento dei dati personali con la firma su quelle cartacee o con la spunta del relativo checkbox su quelle informatiche, e ciò in quanto non sono applicabili le prescrizioni del Codice sulla Privacy. In questo senso, un soggetto non imprenditore che detiene i dati a scopo personale, non sarebbe obbligato a nulla, in quanto il Codice lo consente.

    Risposta a Odino e Kriss:: Io non ho inserito alcun modello base di informativa, ma soltanto riportato ciò che penso sulla questione. Proprio perché si tratta di mie considerazioni richiedono una discussione nel merito, perché in mancanza di un chiarimento ufficiale, mi sembra che il legislatore nazionale e comunitario si siano dimenticati di chi come me ha un semplice sito web personale con cui condividere conoscenze con altri. D'altro canto il Codice è del 2003 e la relativa direttiva comunitaria ancora prima. Voglio dire che quando è stata pensata, il popolo di chi aveva un sito web personale era praticamente inesistente, mentre oggi è una parte considerevole del web. Circa poi il fatto che ho inserito dei Link con chi è a favore o contro, preciso che è chiaro che ciò che conta è la legge, ma in casi come questi la legge non dice nulla, è l'interprete a doversi fare carico di questo onere, fornendo chiaramente opportune argomentazioni nel merito. Non si tratta infatti di dire io sono daccordo, io no, ma di argomentare una questione. A tale scopo ho riportato qualcun'altro che ne ha parlato. Se ne avete voi qualcun'altro segnalatemelo (...correggerò comunque il post)

    Ulteriore considerazione: Il rispetto "in abbondanza" del Codice sulla Privacy non è una metodo che risolve la questione da me sollevata, e vi spiego perché (...sempre secondo me...). A prescindere che facendo così, ci "scervelliamo" per far funzionare il nostro Joomla in modo che per ogni cosa che facciamo con i dati personali sia richiesto sempre il consenso, vi è un'importante implicazione pratica e giuridica. Se infatti io, nelle condizioni che ho richiamato(sito personale con scopi personali su un server nazionale) sono soggetto alle prescrizioni del Codice sulla Privacy, viene di conseguenza che il trattamento che io farei dei dati personali, essendo effettuato con strumenti elettronici mi impone, oltre a tutti gli obblighi di informativa e di consenso, anche quello di predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Ma allora a questo punto se un mio amico mi da un'informazione di un terzo che non conosco, anche in questo caso dovrei formulare un DPS. Il che mi sembra un po assurdo.

    Risposta ad Odino: Parto da questa ultima considerazione per discutere di una questione fondamentalte. Se l'interpretazione che prevale è quella che bisogna rispettare comunque il Codice sulla privacy, allora è necessario che ciò deve essere fatto con la massima attenzione, perché il Codice sulla Privacy commina anche sazioni penali in caso di mancato rispetto. Voglio dire in altri termini che se io mi adeguo per timore o perché così ha detto il Garante sulla Privacy, poi mi devo adeguare anche alle conseguenze penali che da questo comportamento posso scaturire. Se invece io ne sarei escluso per legge (o in quanto la legge viene interpretata in questo modo) nulla questio.

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    Aggiungo che la mia discussione sembra essere stata aperta anche da altri. Riporto i seguenti Link:

    (....testo eliminato....)

    http://blog.tagliaerbe.com/2008/05/blog-e-trattamento-dei-dati-personali-come-comportarsi.html

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    Allora vediamo.....

    Per quanto riguarda la forma, ho corretto la seconda parte con un carattere non grassetto. Evidenzio come l'uso del grassetto, del corsivo e del colore è stato appositamente utilizzato per alleggerire il testo.

    Vediamo quindi la sostanza.

    Circa la citazione che fai, non ho compreso le questioni sollevate. Puoi cortesemente riformularle? Che intendi dire?

    Per quanto riguarda infine la parte finale della risposta da te formulata, io non posso che rispondere che sarei pienamente daccordo con te nell'eliminare sul nascere questo post e il suo contenuto di inesattezze indefinite, se cortesemente potresti indicarmi laddove queste si trovano, in quanto se è vero che può ritenersi corretto o meno quanto da me argomentato, è altrettanto vero che la validità di una tesi o di un'altra deve essere necessariamente fondata su di una adeguata motivazione. Da questo punto di vista, io ho tentato di fornirla.....  la tua, ancora la devo leggere.


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    Joomla! 1.5 / Siti personali: privacy, log in e newsletter
    « il: 04 Feb 2009, 15:14:46 »
    (...premetto innanzitutto che non sapevo dove aprire questa discussione, pertanto se è necessario spostarla provvedete al più presto.... ritengo peraltro che potrebbe essere utile per un eventuale Wiki..., metto a mia disposione le mie competenze giuridiche, nei limiti delle mie possibilità, ....porgo le mie scuse preventive se il post è lungo ma ho cercato di evitare che si aprisse una discussione senza partire da validi elementi; preciso tuttavia che aggiornerò questo post man mano che si amplia la discussione)

    Ho visto che c'è molta discussione sulla necessità o meno del rispetto della normativa sulla privacy. Io dico la mia su una "questione parallela" alle importanti discussioni che si sono create, in quanto ritengo che l'aver discusso tanto sulle questioni "a valle", su tutte, sulle modalità applicative e sulle procedure da adottare per rispettare tale provvedimento, e non sulle questioni "a monte", ossia su chi è soggetto a tale  normativa, abbia ingenerato confusione in un gruppo di utenti, qual'è quello "dei non web agency" che sta crescendo in maniera esponenziale proprio grazie allo sviluppo dei CMS Oper Source, come Joomla.

    Andiamo quindi al dunque....

    Volendo costruire un sito che contenga news ed approfondimenti creati inizialmente da me, e man mano da tutti gli utenti registrati, mi si è posto il primo problema: essendo il sito (o meglio il dominio) non intestato ad un'attività imprenditoriale, cosa c'è da fare ai fini della privacy?

    (testo aggiunto e poi parzialmente corretto...) Aggiungo peraltro che la questione sollevata ha notevoli implicazioni pratiche, perché se io, nelle condizioni che ho richiamato(sito personale su un server nazionale), sono soggetto alle prescrizioni del Codice sulla Privacy, viene di conseguenza che il trattamento effettuato con strumenti elettronici, mi comporta oltre a tutti gli obblighi di informativa, anche quello di predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Ancora, il mancato rispetto di questa normativa mi comporta anche conseguenza sanzionatori pesanti in caso di mancato rispetto.

    (testo aggiunto...) Per dire la mia sull'argomento, dapprima richiamo degli elementi oggettivi su cui ragionare, poi faccio delle considerazioni personali sull'interpretazione di questi elementi.

    (testo aggiunto...) Vorrei quindi che sull'interpretazione da me fornita, vengano effettuate da voi lettori delle considerazioni, personali o professionali che siano, anche al fine di consentirmi di migliorare il contenuto del post, per il bene di tutti.

    (testo aggiunto...) In questo senso, il testo che segue non rappresenta assolutamente una "informativa al trattamento dei dati" che molti di voi inseriscono o intendono inserire sulle vostre pagine web, ma rappresenta invece un punto di partenza su cui sarebbe opportuno che tutti ragionassimo. Potrà al limite diventarlo quando ci saranno numerosi contributi.


    Richiamo quindi un estratto del D.Lgs. 196/2003:

    • comma 3 dell'art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione): Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
    • art. 4, comma 1 (Definizioni):
      Ai fini del presente codice si intende per:
      a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
      b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
      ....l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
      .....m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
    • Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento):
      Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
    • art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati):
      I dati personali oggetto di trattamento sono:
      a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
      b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
      c) esatti e, se necessario, aggiornati;
      d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
      e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
      I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
    • art. 31 (Obblighi di Sicurezza):
      I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
    • art. 131 (Comunicazioni indesiderate).
      1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
      3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
      4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
      5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
      6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
    • art. 133. (Codice di deontologia e di buona condotta)
      Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei princìpi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

    ...ci siete, è troppa roba...... è tutta quella che bisogna sapere però.

    Da ciò concludo verso le seguenti considerazioni personali:
    1) Le regole stabilite nella Legge sulla privacy non si applicano quando sussistono contemporaneamente due presupposti:
          a) deve trattarsi esclusivamente di persone fisiche, escludendosi dunque forme aggregate tipo società, cooperative, consorzi, associazioni o fondazioni;
          b) gli scopi di tale trattamento sono riferiti a scopi esclusivamente personali, o in altri termini, non imprenditoriali;

    2) Quando i dati (nome, cognome e email) vengono raccolti per l'accesso ai contenuti registrati di un sito costruito con Joomla (es. classico il Log-In al sito), non occorre osservare le procedure imposte dalla Legge sulla Privacy, fin tanto che tali dati non vengono trattati anche per essere comunicati a terzi, in qualsiasi modo ciò avvenga. Per ottemperare a tale esigenza occorre quindi che la banca dati degli utenti registrati venga gestita esclusivamente dall'amministratore del sito, che secondo me deve essere anche il titolare del dominio. E' inoltre necessario che venga sempre visualizzato l'user-id o un alias dell'utente, non potendo mai essere mostrato il nome, cognome e l'email dell'utente.

    3) Per quanto riguarda le newsletter o mailing-list (o chiamatele come vi pare) lo scopo del legislatore ed attualmente dell'Autorità Garante (che oggi può essere adeguatamente rinominata Autorità Anti-Spamming  ;)) è quello di tutelare dallo spamming, pertanto le procedure di registrazione non sono soggette ad alcuna accettazione della legge sulla privacy, fintanto, ripeto, questi dati non vengono comunicati a terzi;

    4) le newsletter provenienti da siti appartenenti ad una persona fisica non imprenditore non sono mai da considerare spamming, e secondo me, anche se contengono messaggi pubblicitari (la responsabilità potrebbe essere diversa ed inquadrabile esclusivamente nell'ambito del reato di violenza privata) 
     
    5) Per quanto riguarda i forum, valgono gli stessi principi.

    6) L'amministratore deve comunque sempre ottemperare ai requisiti di cui all'art. 15 e 31. Per ottemperare a questi requisiti, innanzitutto si devono aggiornare costantemente Joomla ed i componenti, plug, estensioni. Si devono inoltre seguire le regole previste dal Forum sulla sicurezza. Ancora se si tiene una copia di backup, occorre che questa sia affidabile (nel senso che non si distrugga faciamente) e sicura (ossia crittografata); A cilò si aggiunge che la sicurezza delle informazioni contenute nel vostro sito dipende anche da chi questo sito ve lo ha dato. Pertanto vi invito a leggere al pià presto cosa avete espressamente accettato quanto avete aperto un dominio.

    7) Se qualcuno intende comunque inserire una Privacy Policy, non è necessario che ogni volta che si acquisiscono dati (es. Log-in) o si usano quelli già in possesso anche per altri scopi (ovviamente non imprenditoriali), si deve spiegare cosa ci fa e farsi rilasciare il consenso, può farlo tranquillamente anche utilizzando un unica pagina di riepilogo.

    8 ) Il singolo individuo non imprenditore non è mai un fornitore di servizi di comunicazione ed informazione, in quanto egli non è soggetto alla legge sulla privacy secondo le regole sopra specificate. Da ciò consegue che non sono a lui applicabili di Codici Deontologici e di Condotta.


    Detto questo, la questione è: siamo tutti daccordo? C'é qualcosa che mi è sfuggito?

    In realtà aggiungerò prossimamente qualcosa di importante(sempre secondo me) su cosa deve intendersi per "dato personale". Andiamo in ordine tuttavia.
    Spero di non essere stato troppo esagerato ;D

    (Il seguente articolo viene rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi ver. 2.5 ITA)

    170
    Joomla! 1.5 / Re: Menu solo di immagini
    « il: 01 Feb 2009, 11:48:44 »
    Dovresti cercare un plug-in che si chiama Joomla Legacy, o qualcosa del genere, che ti consente di utilizzare componenti della prima versione con la nuova 1.5

    171
    Joomla! 1.5 / Re: Contenuti ed articoli Creative Commons
    « il: 31 Gen 2009, 13:04:35 »
    Ok. Speravo solo che esistesse qualche componente che potesse fare ciò che mi serviva.

    Per quanto riguarda il problema del copia/incolla da word, mi sa che hai ragione sul fatto che si tratta di un problema più rilevante.

    Per quanto riguarda infine il componente che ho linkato, preciso a chiunque si trovi a leggere questo post che è semplicemente un modulo che si colloca sul sito e che indica quale licenza Creative Commons viene applicata all'intero sito.

    172
    Joomla! 1.5 / Re: Contenuti ed articoli Creative Commons
    « il: 30 Gen 2009, 14:18:20 »
    Ringrazio per la celere e cortese riposta.

    Preciso che effettivamente vorrei poter limitare l'uso commerciale degli aritoli pubblicati.

    A tal fine ho visto per esempio che le licenze Creative Commons consentono di inserire uno script sul testo HTML diverso a seconda del tipo di licenza rilasciata. Se poi si clicca sull'icona o sul link corrispondente si viene diretti direttamente ad una pagina che spiega in modo chiaro quali sono i diritti di utilizzazione. Esempio il seguente consente al contenuto di essere condivico ma non commercializzato:

    <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.5/it/88x31.png" />[/url]
    Questo/a <span xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" rel="dc:type">opera</span> è pubblicato sotto una <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">Licenza Creative Commons[/url]

    (....beh! E' facile copiarlo, ma arrivare a capirci mi sembra più difficile :-\ ....)

    Ora il fatto è che ogni tipologia di licenza ha uno script simile, ma non uguale (....comunque che posso editare a mio piacimento...) imporrebbe che qualunque utente dovrebbe inserire manualmente uno script nell'editor per ogni tipologia di licenza che intende applicare sull'articolo.

    Chiedevo pertanto se era possibile bypassare questa procedura, consentendo di sceliere un opzione o un paramentro tra quelli di inserimento di un contenuto.

    Ne ho trovato uno su questo sito ma non so se è fatto per il mio scopo --> http://www.albertnogues.com/

    Per quanto riguarda il sito le immagini di default, posso tranquillamente inserire senza problemi, ma ovviamente deve essere unica per tutte le pagine. Giusto?



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    Joomla! 1.5 / Contenuti ed articoli Creative Commons
    « il: 30 Gen 2009, 13:46:02 »
    Premetto innanzitutto che è la prima volta che metto mano ad un sito internet, ....anche grazie a joomla.

    Vorrei creare un sito di riferimento per professionisti nel campo dell'economia, della finanza e del diritto, in cui ciascun utente iscritto può inserire un articolo riguardante una news oppure un approfondimento su di un argomento.

    Il problema nasce dal fatto che ogni articolo che viene creato è soggetto al diritto d'autore, e pertanto vorrei che ogni volta che viene inserito un nuovo articolo, l'autore possa opzionare il tipo di licenza che intende applicare per quel singolo articolo (se GPL, Creative Commons, ecc...)

    Per far questo dovrei imporre ogni autore ad inserire manualmente uno script di riferimento nel codice HTML dell'articolo a seconda del tipo di licenza che vuole rilasciare.

    Pertanto chiedo alla communità, esiste un componente o modulo che consente di inserire un parametro o opzione nel pannello di controllo dei contenuti, in modo che ogni utente che scrive un articolo possa scegliere la propria licenza, con un semplice click?

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