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Autore Topic: Ancora sulla questione degli allegati / documenti non scaricabili...  (Letto 2388 volte)

Offline LeJuifErrant

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Ho letto la discussione sul punto già toccata in altro thread del forum e vorrei aggiungere un'appendice, dato che in numerosi confronti dentro e fuori le amministrazioni locali avuti negli ultimi tre mesi la questione sta assumendo contorni decisamente complessi.

Anche io sono stato personalmente coinvolto, come altri utenti del forum, in una serie di querelle relativa alla scaricabilità/non scaricabilità dei documenti pubblicati sull'albo telematico e mi è stato inizialmente opposto un parere a sostegno della non scaricabilità del documento che, penso, sia il medesimo parere sostenuto da un magistrato della Corte dei Conti già menzionato di sfuggita nel thread precedente.

Tale parere si basa sulla considerazione che le norme che hanno introdotto la pubblicazione telematica dell'albo pretorio in nulla avrebbero ampliato il diritto ad ottenere copia della documentazione amministrativa già regolato dalla previgente legge 241/1990, che detta procedure che non prevedono l'automatico ottenimento di copie, neanche semplici, né delle pubblicazioni sull'albo pretorio, né di altri atti amministrativi pur di pubblico accesso.

In buona e sintetica sostanza, il razionale soggiacente a tale parere, per come ho potuto intenderlo sarebbe il seguente:
a) l'Albo Pretorio tradizionale in uso sino al 31 dicembre 2010 era uno spazio fisico dedicato alle affissioni ove i documenti pubblicati erano semplicemente esposti alla lettura pubblica: l'affissione di ciascun documento era in esemplare autentico, o copia conforme per l'albo - naturalmente singola non essendo previsto che l'istituto dell'Albo Pretorio potesse costituire uno strumento per la diffusione di copie, neppure semplici, di atti amministrativi;
b) il passaggio dall'Albo Pretorio tradizionale a quello telematico in nulla ha mutato le funzioni dell'Albo pretorio e neppure la normativa previgente in punto estrazione di copia degli atti amministrativi;
c) per ottenere copia semplice o - a fortiori - autentica di un atto amministrativo, a prescindere dal fatto che sia pubblico o meno e se sia o sia stato affisso sull'Albo Pretorio o meno, è comunque necessario presentare istanza motivata all'amministrazione competente secondo il disposto dell'art. 25 comma secondo della legge 241/1990.

Naturalmente, ho fatto presente a suo tempo anch'io che per quanto si possa restringere l'insieme delle funzionalità a disposizione del normale utente della rete Internet, ben difficilmente a costui può esser impedito di salvare perlomeno in formato immagine lo schermo visualizzato e, con esso, almeno parte del documento rappresentato. Mi è stato tuttavia ulteriormente opposto che nel tempo in cui l'Albo Pretorio era uno spazio fisico non era precluso all'utente - ad esempio - trascrivere o fotografare gli atti dell'Albo, ma tali riproduzioni - similmente al salvataggio della schermata del documento visualizzato pagina per pagina - non portano né alla formazione di copie semplici, né di copie semplici successivamente autenticabili secondo il disposto dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, né tanto meno di copie autentiche o di copie ad esse equipollenti.

Ora, il punto è: quale disposizione di legge consente ad un pubblico ente di diffondere anonimamente a chiunque su tutto il pianeta, senza previa istanza motivata di un soggetto determinato e noto e, quindi, in violazione dell'art. 25 c. 2 delle legge 241/90, copie anche solo semplici di un documento amministrativo - per nulla dir poi degli enti che diffondono al pubblico anonimo copie digitalmente sottoscritte degli atti pubblicati, che come le copie autentiche hanno piena efficacia ed equipollenza all'originale a norma del disposto dell'art. 22 del C.A.D.?
« Ultima modifica: 15 Apr 2011, 21:18:24 da LeJuifErrant »

Offline vales

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Il punto è interessante, dal punto di vista giuridico e del diritto ammininistrativo, e probabilmente è anche condivisibile.

La questione riguarda non solo albo pretorio, ma per esempio, anche i siti già esistenti di tante amministrazioni da cui è scaricabile tutta la produzione ammininistrativa dell'ente. Dipende quindi dalle norme contenute nei regolamenti di ciascun ente e dalle decisioni che i responsabili delle pubblicazioni adottano.

Dal punto di vista tecnico, il nostro Albo Pretorio mette a disposizione la possibilità di continuare la visione dopo il termine della pubblicazione o no. Quindi permette ad ogni amministrazione di seguire la sua via.

Un'osservazione personale.  Questa situazione, dimostra che, di fronte alla potenza dell'informazione on line in tutti i campi ed a tutti i livelli, la produzione legislativa è in enorme ritardo rispetto alla realtà, che ormai manifesta altro tipo di esigenze e che è lontana anni luce dal timbro di autenticità di una copia o dal modo in cui essa è acquisita. Evidentemente i legislatori si stanno occupando di altro.
Download e demo di Albo Pretorio On Line per Joomla 1.5 e Joomla 2.5 e 3
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http://valesweb.altervista.org

Offline LeJuifErrant

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Ma secondo voi allora bisogna impedire lo scaricamento dall'albo pretorio telematico dei file degli atti o no?

Perché non mi pare francamente che l'art. 25 comma secondo della legge 241/1990 sia derogabile con una disposizione regolamentare a livello del singolo ente (o se lo è e se qualcuno mi indicasse perché può esserlo avrei risolto i miei problemi...)

 



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