in senso stretto la gpl NON consentirebbe la vendita del software, ma solo un compenso (fee) per la distribuzione, anche se in epoche successive alcuni artifici linguistici fanno pensare in maniera opposta (
http://www.gnu.org/philosophy/selling.html).
in quest'ultima ottica, ovvero quando il corrispettivo economico per la trasmissione dell'opera sia chiaramente superiore ad un mero rimborso, è mia opinione, che abbiano prevalenza gli interessi legittimi dell'autore alla difesa del suo lavoro, anche quando non coperto da brevetti, che le, peraltro sibilline, affermazioni della free soft foundation (ed in tal senso alcune battaglie della stessa fsf).
quando poi un'opera possa definirsi derivata o modificata è questione di lana caprina e quasi sempre la discussione finisce in tribunale, e di sicuro, nel caso specifico, l'opera di partenza non è accessoria al risultato finale.
sulla base di queste riflessioni, dell'orientamento giurisprudenziale italiano (ie: dei giudici che in questi casi non sanno di che si parla), e delle regole di prudenza ti consiglio l'accordo scritto.
ciao,
marco