Grazie a tutti voi per l'interessamento e le risposte!
Ci sono però alcune cose che comunque non sono del tutto chiare secondo me (strano, visto che si parla di normative... LOL ), e comunque non vorrei sbagliare.
Leggendo il documento del Sig. Bacci, nonché i riportati articoli del Dlgs che regola il commercio, viene scritto che la norma NON si applica a tutta quella serie di esercizi, anche già avviati, che non appartengono alla classificazione B2B o B2C (ovvero i rivenditori PER rivendotori, oppure i Rivenditori al Dettaglio) quali ad esempio i produttori diretti.
Ora il punto che mi domando è questo: cosa vuol dire che la normativa non si applica a questi esercizi? Che quindi tutta la storia del modello COM1, ecc., NON SI DEVE FARE?
Lo chiedo perché la ditta di cui sto preparando il sito è una Cooperativa Agricola, che "produce" i propri prodotti - Vino, Olio, ecc.- (e quindi non appartiene alla categoria dei rivenditori) e pertanto suppongo che, per l'appunto, non sia applicabile la normativa.
Ad ogni modo, sempre leggendo il documento del Sig. Bacci e dando un'occhiata al modello COM1 si capisce che tale modello non riporta nulla sul commercio elettronico ma serve unicamente per comunicare al Comune l'apertura "fisica" di un nuovo esercizio oppure delle modifiche a quello già esistente, ma sempre "fisiche" e non "virtuali", pertanto non si capisce bene DOVE nel modulo COM1 bisognerebbe indicare l'apertura del sito web...