ricordo cosa dice la legge a riguardo dato che per le foto la legge della privacy non è così restrittiva, piuttosto attenti al diritto d'autore...
L'art.10 del C.C. vieta l'abuso dell'immagine altrui qualora questa sia pubblicata con pregiudizio dell'onore del decoro o fuori dai casi previsti dalla legge; dice infatti l'art.10:
«Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stato esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso salvo risarcimento dei danni».
«Inoltre l'art.96 legge del 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore vieta l'esposizione, la riproduzione o la vendita del ritratto o immagine della persona senza il suo consenso.
Il consenso non deve obbligatoriamente essere manifestato con una forma precisa ma può essere anche implicito. Naturalmente tale consenso è efficace nei limiti della prestazione per la quale è stato espresso.
Esistono tuttavia delle eccezioni alla necessità del consenso per la divulgazione dell'immagine altrui collegate ad esigenze di natura pubblica o sociale. Ci riferiamo all'art.97 della legge sui diritti d'autore il quale sancisce che
Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta».