Come ti ha già correttamente espresso Elpaso, per prima cosa occorre che resti verificato quando il sito è stato realizzato e cosa prevedeva il bando.
Per i bandi successivi al 2005 relativi a portali internet di PA, la Legge impone che questi prevedano la condizione di accessibilità ai sensi della legislazione italiana (Legge, Decreto attuativo e disciplinari tecnici allegati, nonché codice dell'amministrazione digitale).
La Legge prevede pure che chi fornisce il sito deve produrre dichiarazione attestante la conformità alla normativa italiana.
Sottolineo NORMATIVA ITALIANA.
Del logo W3C non te ne fai un bel che!!!
Quello che serve è il logo CNIPA e quindi chi progetta e fornisce il sito deve rendere una dichiarazione di conformità alla Legge Stanca.
Sulla base di questa dichiarazione di conformità, la PA redige una autocertificazione di accessibilità secondo la Legge Stanca e la trasmette al CNIPA. Dopo di che può già utilizzare il logo CNIPA, salvo gli effetti delle verifiche che vengono effettuate dal CNIPA stesso.
Qualche altra indicazione la trovi in
questo topic.
Ovviamente è importante la data del bando e la data dell'aggiudicazione e stipula del contratto. Tieni presente che, nel caso in cui sia stato precedente all'entrata in vigore degli obblighi, nulla puoi fare se non bandire nuova gara e acquistare nuovamente il servizio (o avviare una procedura di modifica o di novazione del contratto già stipulato).
Se il bando e il contratto sono stati stipulati dopo l'entrata in vigore nelle norme italiane, il contratto è nullo, con tutte le conseguenze del caso.
Ora, non è certo mia intenzione indurti a agire "contra legem", ma, se si è nella condizione di contratto nullo, le responsabilità sono in capo a chi lo ha sottoscritto e in capo a chi ha predisposto il bando. Credo che in una fattispecie del genere, sia più produttivo procedere ad una revoca in autotutela (accollandosi gli oneri derivanti) e avviare nuovo procedimento di gara individuando un RUP compentente in materia.
Se, invece, il bando è corretto, il contratto prevede la conformità alla Legge Stanca e chi ha fornito il prodotto ha semplicemente violato il disposto del contratto, puoi certamente procedere come indicato da Elpaso.
Trattandosi di Pubblica Amministrazione, non è indispensabile rivolgersi a notaio. Basta trasmettere agli organi amministrativi preposti del tuo ente una relazione con allegata la stampa della sorgente della pagina e della mancata validazione (ai fini della Stanca, ripeto. Della validazione W3C devi impipartene). Il protocollo renderà valore di certezza legale esclusivamente ai fini della data. Per quanto riguarda il contenuto, è la relazione stessa - essendo redatta da un ufficiale pubblico - a far fede fino a querela di falso.
L'Amministrazione avvierà i procedimenti per dichiarare la nullità del contratto, invocare la refusione del danno, nonché, nel caso in cui la dichiarazione di conformità da parte del fornitore fosse già stata resa, sporgere denuncia penale.
DIMENTICAVO: La questione della violazione della licenza GNU è controversa e quindi non la inserirei in eventuali contestazioni. Tieni presente che persino sul forum di joomla .org c'è chi sostiene che la eliminazione dei meta inerenti joomla siano legittimi e che, anzi, deporrebbero a favore della sicurezza. Alcuni componenti SEO hanno una funzione per la eliminazione del tag "generator". Sollevare questa questione in sede di giudizio, mi parrebbe addirittura controproducente. Anche perché, non ultimo, non sei titolare nè di un interesse legittimo nè, tantomeno, di un diritto. Sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello civilistico, non hai, insomma, intesse a procedere.