Ciao Vales,
al solito è necessario operare delle interpretazioni che, fortunatamente, in questo caso hanno il supporto di qualche nota esplicativa. All'indirizzo
http://www.innovazionepa.gov.it/media/835812/vademecum%202011_modalita%20di%20pubblicazione%20dei%20documenti%20nell%20albo%20online.pdf è pubblicata una nota esplicativa che, ritengo, faccia al caso nostro. In particolare il Garante della Privacy ha dichiarato:
... la pubblicazione dei dati sull’albo “cartaceo” costituisce un trattamento di carattere locale, mentre invece la diffusione su internet delle stesse informazioni sull’albo online acquisisce un “carattere ubiquitario” . Pertanto ha anche precisato che la pubblicazione sul web deve garantire il “diritto all’oblio" dei soggetti coinvolti, nel senso che concluso il periodo di affissione i dati dovrebbero “scomparire” dal web senza che i motori di ricerca mantengano tali informazioni.
D'altro canto, giusto per ragionare, se l'obiettivo normatino dell'Albo on line è quello di dare data certa, reale ufficialità alla pubblicazione degli atti e inalterabilità degli stessi per il periodo di pubblicazione (e quindi dei ricorsi), è evidente che al termine del periodo d'obbligo di pubblicazione l'atto possa essere cancellato dal Web, in quanto il cartaceo è sempre il documento di riferimento a fronte di eventuali visite ispettive.
Per eccesso di zelo, pubblicherei una tabella, all'interno dell'Albo pretorio on line, che riporti i periodi di pubblicazione sul web dei vari atti, riconoscibili dal protocollo e dalla descrizione di riferimento.
Se durante la pubblicazione on line un atto viene integrato o sostituito per correzioni da altri atti, tutto deve rimanere in pubblicazione (cfr. pubblicazione assegnazione Dirigenze o mobilità Docenti), ma solo per il periodo previsto dalle norme.